Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Articolo 1- Denominazione e durata –

           E’ costituita l’’Associazione   denominata “MATTIA E I SUOI AMICI”

L’associazione non ha scopo di lucro

L'Associazione ha durata illimitata

Articolo 2- Sede-

L’Associazione ha attualmente sede in Cento (FE)

 l’Associazione può istituire sedi secondarie

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione -

L’Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere,  valorizzare ed attuare qualsiasi iniziativa nell’ambito educativo-didattico-ludico rivolto a giovani ed adolescenti, con particolare attenzione nei confronti di portatori di handicap o affetti da disabilità cognitive e visive

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone, a titolo esclusivamente semplificativo, di:

Promuovere la realizzazione di parchi giochi rivolti in particolare a bambini disabili
Promuovere la pubblicazione di libri e riviste attinenti lo scopo dell’associazione anche mediante la realizzazione di biblioteche
Promuovere iniziative di solidarietà nei confronti di nuclei famigliari svantaggiati attinenti l’ambito didattico-educativo
Promuovere laboratori didattici permanenti e non

L’Associazione potrà svolgere tutte quelle attività strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II SOCI

Articolo  4 - Soci -

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all’aspirante socio le motivazioni dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione;
dichiarare di accettare le norme dello statuto;
versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.

Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
ricoprire le cariche associative;
partecipare all’assemblea con diritto di voto.      

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all’Assemblea dei soci che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell’art. 3.

Articolo 7- Assemblea  -

L’assemblea è  l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell’avviso di convocazione.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
approva entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
elegge i membri del Consiglio Direttivo;  
delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
approva lo statuto e le sue modificazioni;
approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’Associazione.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione o, in alternativa, mediante avvisto esposto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie  sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell’Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati.

I consiglieri vengono eletti dall’assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
predisporre lo schema di bilancio;
nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
deliberare sulle domande di nuove adesioni;
nominare i soci benemeriti;
deliberare circa la sospensione e l’esclusione dei soci;
pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;
provvedere  agli  affari  di  ordinaria  e  straordinaria   amministrazione  che   non  spettino all’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10 - Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

dal Fondo comune dei soci fondatori costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all’atto di costituzione dell’Associazione;
dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che  potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 11 - Risorse economiche -

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

quote associative annuali;
contributi degli aderenti e/o di privati;
contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Articolo 12 - Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 13 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.